Art. 3.
(Struttura e organico dell'Agenzia).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

      2. L'Agenzia è costituita da un comitato direttivo, da una direzione generale e da un direttore generale.

      3. Il comitato direttivo è presieduto da un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da: quattro membri designati dai Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, della salute e dell'interno; due rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni economico-sociali degli utenti, del trasporto pesante di persone e di merci e degli automobilisti.

      4. La direzione generale è costituita da una segreteria generale, da sei uffici dirigenziali e da sezioni periferiche territoriali, per complessive centocinquanta unità di personale, di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche con funzioni prevalentemente ispettive. Il personale è fornito per il 70 per cento dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dagli altri Ministeri interessati, nonché dalle regioni e dagli enti locali. Il 30 per cento del personale è reclutato attraverso specifici concorsi pubblici.

      5. Il direttore generale è nominato dal Comitato direttivo ed è scelto tra persone di riconosciuta esperienza e professionalità nel campo della sicurezza stradale.

 

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